Descrizione
Le funzioni ispettive tecniche nella legge delega 30 luglio 1073, n° 477 (art. 4) sono definite come “attività di esperti professionali utilizzati dall’ amministrazione scolastica per l’accertamento tecnico-didattico, l’aggiornamento e la sperimentazione”.
Dopo il primo concorso pubblico per il reclutamento degli aspiranti al ruolo, le loro funzioni si svolgono in un contesto attraversato da “riserve”, non fosse altro perché l’ispettore tecnico viene pensato come un soggetto titolare di autonomia operativa, abilitato a visitare le istituzioni scolastiche e a relazionare direttamente ai Provveditori agli Studi, al Sovrintendente Scolastico Regionale e ai Direttori Generali presso il Ministero della Pubblica Istruzione.
La nuova figura professionale nasce “libera” e tale resterà sino al frettoloso azzeramento avvenuto a seguito del D.P.R. n° 475/99.
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